La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che, in fase di assunzione, non vi è alcun obbligo di informare il futuro datore di lavoro sulla sua gravidanza: la sentenza ha infatti dichiarato nullo il licenziamento di una lavoratrice.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il fatto che una lavoratrice abbia omesso di informare in fase di assunzione il futuro datore di lavoro sulla sua gravidanza costituisce un motivo illegittimo di licenziamento. Questo infatti è quanto è stato stabilito dalla recente sentenza n. 13692/2015, relativa a un caso di licenziamento per giusta causa di una lavoratrice dipendente che non aveva dichiarato di essere incinta al suo datore di lavoro al momento della firma del contratto di lavoro (a tempo determinato). Nella fattispecie, la Cassazione ha precisato che non sussiste nessun obbligo di informazione sulla gravidanza, dal momento che questo potrebbe andare a inficiare la tutela delle lavoratrici madri e potrebbe agire in senso contrario rispetto al principio di parità di trattamento sancito dalla normativa europea.
Nel caso su cui si è pronunciata la Corte il datore di lavoro aveva licenziato la donna subito dopo aver saputo che era incinta. La sentenza lo ha dunque condannato a risarcire la lavoratrice del danno subito e a pagarle le retribuzioni che avrebbe maturato fino a un anno di età del bambino. La Corte ha infine sottolineato: “Il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino in violazione dell’art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, è affetto da nullità, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991, ed è improduttivo di effetti, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento, in ragione dal mancato guadagno” (v. Cass. 15-9-2004 n. 18537, Cass. 10-8-2007 n. 17606).
Fonte: “Il Fatto Quotidiano”