- sanzione da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato sino a 30 giornate di effettivo lavoro;
- sanzione da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro; - sanzione da euro 6.000,00 ad Europa 36.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro.È prevista altresì una maggiorazione del 20% ove le irregolarità si riferiscano a lavoratori stranieri e non in regola con il permesso di soggiorno ovvero interessino minorenni in età non lavorativa.È stata eliminata la maggiorazione prevista per ogni giornata di lavoro effettivo e non si applica più l'aumento del 30% della sanzione, prevista dalla legge 9/2014; viene eliminato altresì l'aumento del 50% dell'importo delle sanzioni civili per l'evasione dei contributi e dei premi relativi ad ogni lavoratore irregolare.In caso di verifica la violazione è ora diffidabile, salvo i casi già citati di lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e di minori in età non lavorativa, la diffida comporta la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time non inferiore al 50% dell'orario previsto per il tempo pieno, ovvero contratto a tempo determinato di durata pari almeno a tre mesi. La regolarizzazione avverrà attraverso il pagamento di sanzioni, contributi e premi e ne dovrà essere fornita prova entro 120 giorni dalla notifica del verbale.La nuova disciplina si applica agli illeciti commessi dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto ed a tale proposito il Ministero ha precisato che le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre sono regolate dal regime sanzionatorio precedentemente vigente e per esse non trova applicazione la procedura di diffida. Per le condotte iniziate in vigenza della previgente disciplina e continuate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, trova applicazione la nuova disciplina, compresa la procedura di diffida.