Lavoro subordinato. Diritti e doveri delle parti: fedeltà e divieto di concorrenza

Da Rebecca63

Ai sensi dell’art.2125 comma 1 c.c., il patto di non concorrenza previsto per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro, “è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”. La nullità del patto è prevista dalla legge per tutte le ipotesi in cui la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. Va dunque ritenuto nullo il patto di non concorrenza che precluda al lavoratore lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore specifico, nell’intero ambito nazionale e per la durata di anni tre, a fronte di un corrispettivo ragguagliato ad una cifra irrisoria (nella specie, di .100,00 una tantum), trattandosi di compenso “ictu oculi” manifestamente iniquo e sproporzionato in rapporto all’esteso sacrificio richiesto al prestatore ed alla considerevole riduzione delle sue possibilità di guadagno.

Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, 30.03.2011, n. 209

Teramo, 04 Giugno 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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