Se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare in maniera inequivocabile di dover usufruire dell’attività lavorativa del dipendente presso una nuova sede, il trasferimento è invalido. Il trasferimento non può trovare giustificazione neanche dell’ulteriore circostanza che la sede dell’azienda in cui il dipendente lavorava sia stata in seguito soppressa, atteso che trattasi di un evento comunque successivo al trasferimento.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 02.05.2011, n. 9619
Teramo, 13 Maggio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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