Le agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche

Da Raffa269

Vediamo insieme una raccolta in sintesi delle agevolazioni fiscali previste dalle associazioni sportive dilettantistiche in modo aggiungere una variabile alle valutazioni di convenienza economica. Il primo requisito che potremmo darci è quello di iscrizione al CONI che presuppone già il rispetto di una serie di requisiti iniziali seppur non richiesto esplicitamente dalle specifiche normative agevoaltive di riferimento.

Quali sono le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398 del 1991

Prima di tutto abbiamo le agevolazioni tributarie disciplinate appositamente dalla Legge 398 del 1991 che fa corispondere al rispetto di alcuni requisiti una serie di agevolazioni fiscali.

Requisiti

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (è una facoltà), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato.

Agevolazioni previste

Chi ha esercitato l'opzione è esonerato dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In pratica dovrete tenere solo un registro delle entrate e delle uscite così come previsto dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. I proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, (sesto comma), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Agevolazioni sulla fatturazione

Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in
materia di scontrino fiscale.

Reddito imponibile forfettario

Il reddito imponibile determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Il reddito di impresa sarà dato dai criteri ordinari e obblugherà l'associazione anche a tenere una contabilità separata in quanto sul risultato d'esercizio si verseranno le imposte ma con alcuni particolari accorgimenti definiti nell'articolo 143 del Tuir. In estrema sintesi e senza pretesa di esaustività potranno determinare il reddito analiticamente come avviene per le imprese commerciali e come differenza tra costi e ricavi di imporesa, oppure in modo forfettario esercitabile su opzione al momento di apertura della partita iva o in un anno successivo in base all' articolo 145 del tuir secondo cui

Agevolazioni previste dal Tuir

L'articolo 145 del Tuir recita "1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

  • a) attivita' di prestazioni di servizi:
    • 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
    • 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
  • b) altre attivita':
    • 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
    • 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.))

L'articolo 148 del Tuir prevede che le quote contributive sia a fondo perduto sia per l'iscrizione, per godere delle prestazioni del circolo versate dai tesserati non siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte Ires o Iva in capo all'associazione sportiva dilettantistica. La stessa agevolazione fiscale sarà prevista per la raccolta pubblica di fondi o da somme corrisposte direttamente da enti statali all'associazione sportiva dilettantistica.

Lo stesso trattamento varrà per il versamento di corrispettivi specifici versati dai soci per servizi non rientranti nei seguenti in un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi,'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria, un' attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti.

Lo stesso non si potrà dire nel caso di versamento da parte di terzi che costituiranno per lo più corrispettivi e per questo saranno tassabili in capo all'associazione come proventi.

L'articolo 149 del Tuir invece recita ". Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta. 2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

  • a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
  • b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
  • c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
  • d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche))

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1 comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore
di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000″ sono
sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad
operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni
sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti:
"e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',
volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita
dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400″;
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle
imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in
qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai
tremila posti, e' da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento
sportivo direttamente organizzato.(35)
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo
di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte
di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro soggetto
pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita'
sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di Governo delegata per
lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito
sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. ((Al
Fondo, che puo' prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria,
possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici)).
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'istituto per il credito sportivo ((in gestione separata)).
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale acquisito dal fondo speciale di cui all' articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei
premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto
privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo
le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
finalita' di lucro.
18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di
attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi
delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli,
associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con
la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le
societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa'
di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni
del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli
organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in
caso di' scioglimento delle societa' e delle associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima
carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in
possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere
all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17
attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso
dall'assemblea dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.
21. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.
22. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti
esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo 29
della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti
affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita'
di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti


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