Le guide di Cronaca giudiziaria dal mondo: Censimento Generale 2011

Da Avvdanielaconte
Guida completa per orientarsi nella compilazione del questionario, con notizie, istruzioni, tutta la documentazione utile da scaricare
Da oggi e fino al 20 novembre 2011 sarà possibile rispondere al questionario obbligatorio relativo al 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni. Il primo giorno ha evidenziato difficoltà per l'enorme numero di collegamenti simultanei - fino a 500.000 -, ma stanno potenziando il collegamento.
Una importante novità di questo ultimo censimento è che il questionario è stato inviato via posta a tutte le famiglie italiane e sarà possibile compilarlo secondo due modalità: 
  • online 
  • a mano
La spedizione dei questionari sarà completata entro il 22 ottobre 2011. Le famiglie che hanno cambiato indirizzo di residenza tra il 1° gennaio e il 9 ottobre 2011 riceveranno, invece la visita di un rilevatore munito di cartellino identificativo.
Il questionario è composto di due sezioni: "Nella Lista A devono essere inseriti tutti i componenti della famiglia, che hanno dimora abituale nell’alloggio. Nella Lista B vanno inserite tutte le persone eventualmente e temporaneamente presenti nell’alloggio alla data del Censimento. La  Sezione I contiene domande sulla famiglia e sull’alloggio,  la Sezione II, contiene domande a cui devono rispondere tutti i componenti della famiglia. Per ogni persona inserita nella Lista A deve essere compilato un Foglio individuale della Sezione II, rispettando l’ordine secondo il quale le stesse figurano nella Lista A. Se in questo alloggio dimorano abitualmente più famiglie, ciascuna deve compilare un Foglio di famiglia".
Collegandosi al sito http://censimentopopolazione.istat.it - utilizzando la password inviata insieme al questionario - si viene direttamente indirizzati alla pagina dove è possibile compilare il questionario online.
Nella pagina sopracitata è possibile scaricare la lettera informativa, la guida per la compilazione, il questionario. Tutti i documenti sono in versione completa o ridotta
Per comodità, i documenti possono essere scaricati anche da qui:
  • Lettera informativa questionario completa
  • Lettera informativa questionario ridotta
  • Guida compilazione questionario completa
  • Guida compilazione questionari ridotta
  • Questionario completo
  • Questionario ridotto
Per visualizzare correttamente i documenti è opportuno scaricare e installare Adobe Acrobat Reader. E' possibile farlo qui:  http://get.adobe.com/it/reader/
Chi, invece, non possiede un collegamento web o ha difficoltà nella compilazione del questionario online, può compilare il questionario a mano e restituirlo via posta o recandosi presso i Centri di raccolta a partire dal 10 ottobre 2011. Per individuare il Centro di raccolta più vicino è sufficiente collegarsi allla pagina http://censimentopopolazione.istat.it/tutto-sul-questionario/centri-di-raccolta/default.html, e compiere le seguenti operazioni:
  • linkare sulla Regione di interesse
  • linkare sulla Provincia di interesse
  • linkare sulla mappa per le indicazioni su come raggiungere il Centro di Raccolta 
In ogni caso, chi è in difficoltà può recarsi a chiedere informazioni e chiarimenti presso i Census Point, attivi in tutta Italia dal 7 ottobre 2011. Per individuare quello più vicino, andare alla seguente pagina: http://censimentopopolazione.istat.it/eventi-e-iniziative/census-point/default.html
Enrico Giovannini, Presidente dell'Istat, ha sottolineato l'importanza del censimento, dicendo che "Il censimento è un rito collettivo che celebra le diversità nell’unità le informazioni che l’operazione censuaria ci restituirà rappresentano un patrimonio insostituibile non solo per chi ha la responsabilità di stabilire strategie di sviluppo e assumere decisioni nell’interesse del Paese, ma anche per le imprese che vogliono programmare e pianificare attività e progetti, offrire servizi, e per i cittadini, per monitorare politiche e interventi sul territorio. Per questo motivo il censimento è un dovere civico, ma anche un importante contributo alla conoscenza del nostro Paese e al suo sviluppo futuro".
 
A partire dal 21 novembre 2011 e fino al 29 febbraio 2012, i rilevatori ufficiali muniti di cartellino identificativo si recheranno da coloro che non hanno restituito il questionario compilato online o a mano per recuperarlo, oltre a rilevare le abitazioni non occupate e le famiglie non iscritte nelle liste anagrafiche al 31 dicembre 2010.
E' ancora possibile, tuttavia, restituire spontaneamente il questionario compilato, secondo le seguenti scadenze:
  • entro il 23 dicembre 2011 nei Comuni con meno di 20.000 abitanti
  • entro il 31 gennaio 2012 nei Comuni tra i 20.000 e i 150.000 abitanti
  • entro il 29 febbraio 2012 nei Comuni con più di 150.000 abitanti
Facciamo alcune considerazioni di carattere giuridico. 
La compilazione del questionario relativo al Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni è obbligatoria ai sensi dell'art. 7 D.L.gs. 6 settembre 1989 n. 322, il cui testo è il seguente: 
  • Art.7 Obbligo di fornire dati statistici 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri. Su proposta del presidente dell’Istat, sentito il comitato di cui all’art. 17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’art. 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
    2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
    3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.
    In sostanza, quindi, è obbligatorio compilare il questionario in maniera corretta. Non è obbligatorio, però, rispondere ad alcune domande riguardanti i dati sensibili contenute nella sezione "Difficoltà nelle attività della vita quotidiana". 

    Coloro che non retituiscono il questionario compilato on line o a mano sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 11 del D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, il cui testo è il seguente:
    Art.11
  • Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
    a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
    b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.
    2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
    3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat.
    Chiaramente gli importi vanno calcolati in Euro: la sanzione va da un minimo di circa 200 Euro ad un massimo di circa 2.000 Euro per i privati - a seconda della gravità della violazione -; da un minimo di circa 500 Euro ad un massimo di circa 5.000 Euro per Enti e società.
    Infine, qualche considerazione in merito alla privacy.
    I dati che saranno forniti con la compilazione del questionario  saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Codice di protezione dei dati personali - D. Lgs. n.196/2003 -.
    In particolare, l'ISTAT è tenuta ad osservare il disposto degli artt. 6-bis, 9 e 10 del D.Lgs. n.322/89, il cui testo è il seguente:
    Art. 6-bis
    Trattamento di dati personali
    1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
    2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
    3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
    4. I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma
    3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
    5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.
    6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro
    dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

    7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.
    8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.
    Art. 9
    tutela del segreto statistico
    1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
    2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
    3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
    4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
    Art. 10
    Accesso ai dati statistici
    1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di
    studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.
    2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

    3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di
    statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.
    4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.
    5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.
    6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.
    7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.
    Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat – Istituto Nazionale di Statistica -, Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma.
    Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Centrale dei Censimenti Generali, al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti che spettano all'interessato e per conoscere i nomi degli altri responsabili.
    Roma, 9 ottobre 2011        Avv. Daniela Conte
    RIPRODUZIONE RISERVATA 
     



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