Procedura stragiudiziale di indennizzo diretto con veicolo di controparte identificato
Per richiedere i danni conseguenti ad incidente stradale in via stragiudiziale con la procedura di indennizzo diretto, è importante seguire la seguente procedura:A) Predisporre tutta la documentazione utile:
- Rilievi fotografici che riproducono il veicolo incidentato (le varie foto devono riprodurre il veicolo per intero - con la targa in evidenza - e i particolari dei danni subìti, da varie angolazioni)
- Se possibile, rilievi fotografici del luogo dove è avvenuto l'incidente (è un mezzo di prova efficace, soprattutto se fatte nell'immediatezza del sinistro, con i veicoli coinvolti ancora presenti)
- Nell'ipotesi di lesioni personali, documentazione medica (referto del pronto soccorso, certificati medici, documenti attestanti le spese mediche sostenute), il certificato medico attestante la guarigione con o senza postumi permanenti e relazione medica di parte (utile soprattutto nei casi nei quali le lesioni non sono lievi)
- Visura o Certificato cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) relativi al veicolo danneggiato e a quello danneggiante
- Modello C.I.D. (se sottoscritto).
- Rapporto o verbale di eventuali Autorità intervenute sul luogo dell'incidente (Vigili, Carabinieri, ecc.)
- Copia di un documento di identità valido (carta di identità, passaporto)
- Nominativi e indirizzi dei testimoni presenti sul luogo del sinistro
- targhe dei due veicoli coinvolti
- nomi degli assicurati
- nomi delle Compagnie di Assicurazione
- descrizione delle modalità dell'incidente
- data dell'incidente
- firma dei due assicurati o dei conducenti
L'invio è fondamentale al fine di interrompere il termine di prescrizione, che è di due anni dalla data dell'incidente); va indirizzata alla Compagnia di Ass.ne del danneggiato e , per conoscenza, a quella del danneggiante (secondo quanto previsto dall'art. 149 D. Lgs. n. 209 del 2005 e dal D.P.R. n. 254 del 18.07.2006). L'invio ad entrambe le Compagnie Assicurative è importante (ci sono giudici che dichiarano le domande di risarcimento improponibili se la messa in mora non è stata inviata ad entrambe le Compagnie).
Nella lettera di messa in mora devono essere riportate le seguenti notizie:
- per i danni a cose:
- il nome degli assicurati
- le targhe dei due veicoli coinvolti
- la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
- le generalità di eventuali testimoni
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia
2. per le lesioni personali del conducente e/o del terzo trasportato, in aggiunta:
- l’età, l’attività o il reddito del danneggiato
- l’entità delle lesioni subite
- la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
Alla lettera di messa in mora va allegata la seguente documentazione:
- Modello CID (se sottoscritto)
- Referto di pronto soccorso del giorno dell'incidente, certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, relazione medica di parte (se opportuna) con l'indicazione del compenso dovuto al medico che ha redatto il documento (nell'ipotesi di lesioni personali)
Roma, 19 ottobre 2011 Avv. Daniela Conte
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