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Legge di Stabilità 2016: Un nuovo orizzonte per il Welfare?

Creato il 15 febbraio 2016 da Propostalavoro @propostalavoro

A partire dal 1° Gennaio, è entrata in vigore la nuova Legge di Stabilità 2016, la manovra finanziaria varata dal Governo per rilanciare l’economia italiana in competitività e produttività.

Per il Welfare Aziendale sono previsti cambiamenti tanto attesi quanto necessari. Le normative prima in vigore, infatti, rendevano difficile capire come e in quali contesti si potessero utilizzare beni e servizi di Welfare Aziendale. Ora, colmate le lacune e cancellati gli anacronismi legislativi, si aprono nuovi interessanti orizzonti su tutta la partita del Welfare erogato dall’azienda.

I provvedimenti più significativi in materia di Welfare Aziendale sono inseriti all’articolo 12 del testo di Legge. Tra questi, il ritorno alla detassazione del premio di produttività e la tanto attesa riforma dell’art. 51 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (TUIR) che aggiorna ed amplia le tipologie dei benefit offerti, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di strumenti alternativi di Welfare, come i voucher e lo sharing profit, ovvero la partecipazione agli utili dell’Azienda da parte dei Dipendenti.

Vediamo nel dettaglio le nuove disposizioni di legge:

  • Detassazione del premio di produttività. Viene reintrodotta, dopo la mancata copertura nel 2015, la detassazione del premio di produttività, a cui verrà applicata solo una cedolare secca del 10%, fino a un limite di 2.000 € lordi, con possibile estensione fino a 2.500 nel caso in cui l’Azienda decida di coinvolgere i lavoratori in attività paritetiche. Da quest’anno inoltre la fascia di reddito massima lorda per usufruire delle agevolazioni fiscali legate al premio di produzione passa da 40.000 a 50.000 € e ne potranno beneficiare anche quadri e dirigenti.
  • Spazio alla contrattazione aziendale. Decade definitivamente lo stretto vincolo della volontarietà da parte del datore di lavoro nell’erogazione di alcuni beni e servizi, con finalità di “utilità sociale” (vedi l’art. 100 del TUIR): i benefit erogati a questo scopo potranno essere presentati da sindacati e aziende al tavolo di contrattazione alla pari dei tradizionali benefici fiscali sul reddito da lavoro dipendente – vedi l’art.51;
  • Contrattazione detassata. Il lavoratore, in alternativa (anche parziale) alle somme monetarie ricevute come premio di produttività aziendale contrattato con i sindacati, può optare per la fornitura di alcuni beni e servizi, che non saranno soggetti a tassazione – il riferimento è ai beni e servizi previsti dal comma 2 e dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art 51 del TUIR.
  • Più servizi, più benefit. Lo storico ventaglio di beni e i servizi erogati dal Datore di lavoro è stato riveduto ed ampliato in maniera significativa, con l’inserimento di nuovi benefit in ambito di educazione e servizi per l’infanzia e, per la prima volta, viene data la possibilità ai Dipendenti di detrarre i servizi di assistenza a familiari anziani e non autosufficienti – il riferimento è al comma 2, lettera f bis) ed f ter) dell’art. 51 del Tuir.
  • Voucher famiglia. Al datore di lavoro viene data la disponibilità di erogare beni e servizi anche sotto forma di voucher da spendere in servizi per la famiglia, sostegno per l’istruzione, servizi ricreativi, nidi e trasporti per i figli.

In conclusione, la nuova Legge di Stabilità 2016 nasce con la volontà “da una parte” di svecchiare una normativa come quella dell’art. 51 da troppo tempo ferma a parametri economici e sociali ormai superati, e “dall’altra” di tracciare la strada allo sviluppo di un nuovo tipo di Welfare: meno volontario e unilaterale, dando quindi sempre più rilevanza alle contrattazioni aziendali e territoriali, più aperto alle Piccole e Medie Imprese e con più scelta per i Dipendenti sul come spendere i propri bonus aziendali.


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