Art. 1.
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene
superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi,
consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai
sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
In quest'ultimo caso, cioè per quanto riguarda la decadenza da una carica di deputato o senatore, l'ultima parola spetta alla Giunta e all'Assemblea. Ma, come si sa, ogni legge è interpretabile, e anche questa non fa eccezione. Intanto, per chi volesse ripassarsi la lettera della legge ecco il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 in formato slide e direttamente da Normattiva.