Le nuove norme in materia condominiale, in vigore dal 18 giugno 2013 (L. n. 220/2012), hanno introdotto nell’art. 1138 del codice civile la seguente disposizione: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.
Particolare rilievo assume anche il problema riguardante la possibilità di far uso dell’ascensore con gli animali. Nel silenzio di uno specifico divieto contenuto nel regolamento anche di natura assembleare, l’inibire a un condomino di usare l’ascensore con il proprio cane può trovare legittime motivazioni solo di ordine igienico sanitario, da valutarsi di volta in volta a seconda della concreta fattispecie che si può presentare.
Con riferimento al caso del trasporto del cane nell’ascensore condominiale, non vi è dubbio che eventuali divieti condominiali in ordine all’utilizzo dell’ascensore in compagnia del proprio cane sono da considerarsi illegittimi, sia perché in violazione della predetta disposizione, sia, più in generale, della Legge n. 287/1991 e di quelle regionali che tutelano gli animali d’affezione quali esseri viventi e senzienti, peraltro riconosciuto anche a livello europeo con il Trattato di Lisbona.
Ovviamente, va necessariamente evidenziato in questa sede, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere rispettate le condizioni igienico-sanitarie e di civile convivenza.
E’, quindi, ammesso il trasporto di cani e gatti sull’ascensore condominiale? La risposta è nel regolamento di condominio: se non lo vieta espressamente, i suoi vicini sono liberi di usare l’ascensore anche con gli animali, che però non devono sporcare o fare danni. Se però il cane è molto grosso o poco socievole, è bene che il padrone non lo faccia salire in ascensore con altre persone per evitare problemi.
Per la giurisprudenza il divieto di portare cani in ascensore riguarda le modalità d’uso dei servizi condominiali, con un limite qualitativo di esercizio delle facoltà proprie del diritto di comunione, e non, altrimenti, una limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini (Cassazione, 15 ottobre 1994, n. 8431). La clausola è di tipo regolamentare e può essere contenuta nei regolamenti contrattuali o assembleari.
Per far vietare il transito degli animali in ascensore, è necessario chiedere di porre la questione all’ordine del giorno della prima assemblea condominiale. La delibera andrà approvata, in prima convocazione, dalla metà più uno degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi di proprietà; in seconda convocazione, da 1/3 dei condomini in rappresentanza di 334 millesimi.
Per l’articolo 2052 c.c. il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia sotto custodia sia smarrito o fuggito “salvo che provi il caso fortuito”. Il Tribunale civile di Parma (11 novembre 1968, in Riv. Giur. Edil. 1971, 446) specifica: “L’amministratore di condominio è legittimato ad agire giudizialmente per il rispetto del regolamento e per la cessazione di molestie derivanti dalla detenzione di animali negli appartamenti”.
Secondo il Tribunale di Napoli (ordinanza 8 marzo 1994, in Arch. loc. e cond. 1994, 337) il giudice con provvedimento d’urgenza può ordinare l’allontanamento di animali molesti dal condominio, affidando l’esecuzione a organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale. L’art 70 disp. att. c.c., infine, prevede la possibilità di introdurre una sanzione in denaro per infrazioni al regolamento di condominio.
Foggia, 4 luglio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo