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Legittimo il riconoscimento del danno biologico in caso di ritardo nel rilascio del permesso di costruire da parte della P.A.

Creato il 21 marzo 2011 da Zero39

Legittimo il riconoscimento del danno biologico in caso di ritardo nel rilascio del permesso di costruire da parte della P.A.Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Macrosezione “Diritto Amministrativo”

Il tempo costituisce un bene della vita e, pertanto, il ritardo nella conclusione di un procedimento comporta un costo e causa un danno che, se accertato e adeguatamente provato, va comunque risarcito. E’ questa la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.1271 del 28 febbraio 2011.

Nel caso di specie, Tizio aveva presentato al Comune di Leporano (LE) richiesta per il rilascio di un premesso di costruire in variante; il provvedimento favorevole da parte della P.A. era stato emesso con un ritardo di due anni rispetto al regolare termine di conclusione del procedimento.

Il T.A.R. di Lecce, al quale Tizio si rivolge in primo grado per ottenere il risarcimento dei danni da illegittimo ritardo nel rilascio del permesso di costruire, rigetta il ricorso. Pertanto, Tizio propone ricorso al Consiglio di Stato.

Nel corso del procedimento vengono disposte due C.T.U. : la prima accerta il nesso di causalità tra il ritardo nel rilascio del premesso di costruire e il danno subito dal ricorrente a causa della mancata immediata disponibilità della somma derivante dal prezzo di acquisto degli immobili oggetto del procedimento; la seconda accerta il nesso di causalità tra la patologia medica lamentata da Tizio (“disturbo ansioso-depressivo con somatizzazioni somatiche”) e il ritardo nella conclusione del procedimento, precisando che “la condotta omissiva da parte dell’amministrazione comunale è stata vissuta dall’appellante come atto profondamente ingiusto e inspiegabile, al quale non ha saputo opporre adeguate risposte sul piano dell’elaborazione sostanziale”).

Secondo giurisprudenza pressoché pacifica, nell’ipotesi di ritardo ingiustificato nella conclusione di un  procedimento (laddove adeguatamente accertato e provato dal ricorrente), la P.A. è tenuta al risarcimento del danno da ritardo. La tutela è stata rafforzata con l’introduzione nella L. 241/90 dell’art. 2-bis, 1^ comma, da parte della L. 69/2009, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

I Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che traendo argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l’esito fosse stato in ipotesi negativo)”.

In particolare, quanto al riconoscimento del danno biologico, nella sentenza è precisato che la già debole situazione psico-fisica di Tizio è stata duramente messa alla prova dalle pretestuose richieste (probabilmente aventi lo scopo di dilazionare i tempi del rilascio del permesso di costruire) da parte del Comune, che hanno provocato un particolare stato “ansioso-depressivo” per le conseguenze negative del ritardo sull’unica attività imprenditoriale (di conseguenza, unica fonte di reddito) svolta dall’appellante all’epoca dei fatti di causa.

Alla luce di queste motivazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Tizio, condannando il Comune di Leporano al pagamento della somma liquidata a titolo di danno biologico e delle spese del procedimento.

Roma, 21 marzo 2011   Avv. Daniela Conte

RIPRODUZIONE RISERVATA

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