La Cassazione, confermando quanto affermato dalla Corte di Appello, ha sostenuto che “i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degi accessi internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l’attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e corretto adempimento (nel caso de quo, delle direttive aziendali)“.
La stessa Corte di Appello aveva avuto modo di evidenziare che “ciò è evidente laddove nella lettera di licenziamento i fatti accertati mediante il software sono utilizzati per contestare alla lavoratrice la violazione dell’obbligo di diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali (e non si motiva invece su una particolare pericolosità dell’attività di collegamento in rete rispetto all’esigenza di protezione del patrimonio aziendale)“.
In quest’ultima frase ritengo risieda la chiave di lettura della Sentenza in esame.
Infine va rilevato che i fatti contestati risalgono a diversi anni fa, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 196/2003 e prima dei numerosi provvedimenti del Garante Privacy, in particolare quello sull’utilizzo di Internet e Posta elettronica nei luoghi di lavoro (doc. web n° 1387522) e sugli Amministratori di Sistema (doc. web n° 1577499).
Viene da chiedersi se attualmente le politiche di sicurezza aziendali siano rispettose della dignità e della riservatezza dei lavoratori, ma soprattutto se questi ultimi ne siano al corrente.