La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità prevista dall’art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970, costituisce esercizio di un diritto derivante dall’illegittimità del licenziamento, riconosciuto al lavoratore secondo lo schema dell’obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris, nel senso che, in luogo della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, che è l’unica prestazione a cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza dell’illegittimità del licenziamento irrogato, il lavoratore può optare per la corresponsione della indennità di cui alla citata norma.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 16 Dicembre 2011, n. 27205
Teramo, 11 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA