Liguria: corsi d'acqua e alluvioni - 25/7/2011 - La Giunta Regionale predica bene e razzola malissimoD

Creato il 28 ottobre 2011 da Asinistra
Spesso quando accadono eventi che coinvolgono vite umane c'è sempre la propensione ad evitare di affrontare direttamente le responsabilità politiche accusando fin troppo spesso chi esterna le responsabilità altrui di azione di sciacallaggio. Questo documento è del 25 luglio 2011. Dieci mesi dopo l'alluvione che ha colpito il ponente Genovese e tre mesi prima i tragici fatti dell'entroterra di Laspezia  con le devastazioni delle Cinque Terre e di intere comunità della val di Vara. Non si parla ovviamente di Aulla in quanto competenze e assistenze riguardano Regione Toscana. Loris
Con la mano destra si sollecita il Governo a trasferire più fondi per gli indennizzi dei danni provocati dall'alluvione del 4 ottobre 2010 che ha danneggiato Sestri Ponente.
Con la mano sinistra si pubblica un regolamento regionale che riduce da 10 a 3 metri le distanze minime per edificare vicino ai corsi d'acqua in ambito urbano. Ma in Regione Liguria la mano destra sa cosa fa la mano sinistra? Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 20 luglio 2011 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 3/2011,a firma del Presidente Burlando ( dopo la benedizione della Giunta del precedente 12 luglio ) , in materia di "tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua". Dove stia la tutela non si sa, visto che a parere degli ambientalisti (inascoltati da gran parte della commissione consiliare chiamata a dare un parere alla Giunta) il famigerato art. 4 del Regolamento sancisce una riduzione delle distanze edificatorie rispetto alla legislazione nazionale (il testo unico delle opere idrauliche del 1904, che introduceva il principio base della distanza di 10 metri delle costruzioni dai corsi d'acqua), e si pone in netto conflitto con quanto previsto dall’art.115 del Dlgs.152/2006 (Testo Unico ambientale), in quanto contrasta con la necessità di una tutela attiva della fascia riparia di vegetazione spontanea (non basta il divieto di urbanizzazione) e la sua ulteriore riduzione è oltremodo contraria all’orientamento di tutela di queste fasce fondamentali per la riduzione del rischio idrogeologico.  Il WWF ritiene non sormontabile la normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dal vecchio ma vigente R.D. n. 523/1904, il quale fissa agli artt. 93 e seguenti, i principi generali per esercizio dell’attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e di trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici. Quindi come sottolineato dalla scrivente associazione, era da evitare la riduzione delle fasce di inedificabilità da 10 a 5 (aree extraurbane) o 3 metri (aree urbane). Inoltre l’art. 5 contenuto nel regolamento approvato apre la strada ad una serie di deroghe (strade incluse) in cui, ad esempio, la realizzazione di insediamenti produttivi , compensata secondo le convenienze del caso, da “opere di messa in sicurezza”, vanificherebbe il principio generale dei vincoli del RD 523/04, proprio quando nella nostra Regione, a causa dei rischi idrogeologici, i fenomeni di piena e dell’eccessiva urbanizzazione di aree golenali, andrebbe cristallizzato il principio delle regole di precauzione anziché quello delle deroghe.
WWF-LIGURIA
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