Linee vita: dal 15 luglio scatta l’obbligo sugli edifici in Emilia-Romagna

Creato il 19 giugno 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Dal 15 luglio 2014 entreranno in vigore sul territorio dell’Emilia-Romagna gli atti di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, di cui abbiamo dato notizia lo scorso gennaio.

Il documento introduce l’obbligo di installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici, in modo da ridurre il rischio di infortuni derivanti da cadute dall’alto durante i lavori di manutenzione ed esecuzione di interventi di varia natura.

Ecco a quali edifici si applica l’obbligo di installazione delle linee vita

L’atto di indirizzo dell’Emilia-Romagna si applicherà sia agli edifici pubblici che a quelli privati in caso di nuove costruzioni

Introduce l’obbligo d’installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.

Si applica agli edifici pubblici e privati nei seguenti tre casi:

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione;

2. Gli interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo disciplinato dalla legge sulla semplificazione della disciplina edilizia regionale (legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013).

Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art. 10 della legge regionale n. 15/2013, gli interventi saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del DPR n. 393/94 e successive modifiche.

3. Gli interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del testo unico per la sicurezza sul lavoro.

Cosa deve fare il proprietario o il committente

Il proprietario dell’edificio o il committente deve provvedere ad includere nella documentazione da allegare, per gli interventi dell’ambito di applicazione, una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine lavori, allo Sportello unico per l’Edilizia di un Elaborato tecnico redatto a cura di un tecnico abilitato.

Cosa devono fare i Comuni

Come detto, l’obbligo dell’installazione delle linee vita su tetti e coperture entrerà in vigore il prossimo 15 luglio. Per quella data i Comuni devono aver adeguato il proprio regolamento urbanistico ed edilizio all’atto di indirizzo in caso contrario, i requisiti previsti dall’atto di indirizzo trovano diretta applicazione.


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