Liquidazione giudiziale dei compensi, il decreto 140/2012 è retroattivo

Creato il 17 dicembre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

I parametri sulla determinazione in via giudiziale dei compensi, stabiliti dal d.m. 140/2012 sono applicabili alle prestazioni professionali concluse successivamente alla sua entrata in vigore, anche se avviate in precedenza.

Con le sentenze del 12 ottobre 2012, n. 17405 e 17406 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile hanno ritenuto che i criteri e parametri dettati dal d.m. 140/2012 (entrato il vigore il 23 agosto 2012) debbano trovare applicazione non solo in tutti quei casi in cui la liquidazione (giudiziale) del compenso avvenga successivamente alla sua entrata in vigore e si riferisca a prestazioni svolte ed ultimate successivamente a detta data, ma anche retroattivamente ossia per tutte quelle prestazione che, sebbene perfezionatesi successivamente a detta data, sono state in parte eseguite quando il nuovo d.m. 140/2012 non era ancora entrato in vigore.

A spiegarlo con molta chiarezza è una nota dell’avv. Lorenzo Passero Mencucci, scritta per il Centro Studi del CNI (leggi il testo integrale della nota L’applicazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140).

“La Corte”, si legge nella nota dell’avv. Passero Mencucci, “esclude che si possa frazionare nel tempo la liquidazione (giudiziale) del compenso professionale che, pertanto, dovrà essere stimato sulla base delle tariffe vigenti nel momento in cui la complessiva (e non singole sue fasi) prestazione professionale sia stata portata a compimento ancorché questa sia stata, in parte, svolta in un periodo anteriore”.

“In sintesi”, continua la nota, “rilevano due momenti fondamentali (non alternativi): quello della liquidazione del compenso e quello del completamento della prestazione professionale complessiva“.

Inoltre, precisa la Corte, il “compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario” ed all’unitarietà della prestazione professionale consegue l’irrilevanza dei mutamenti di tariffa intervenuti nell’espletamento delle sue diverse fasi; da qui la necessità di applicare le sole tariffe vigenti al momento in cui la prestazione è stata ultimata e, dunque nel caso in esame, il d.m. 140/2012.


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