ll decoro architettonico si arricchisce d’una ulteriore pronuncia dell' alta corte di cassazzione

Creato il 04 marzo 2012 da Maurizio Picinali @blogagenzie

Il riferimento è alla sentenza n. 1326 del 30 gennaio 2012 resa dalla Cassazione.
In questo caso la Corte regolatrice s’è espressa in relazione ad opere realizzate all’interno di un’unità immobiliare e della loro capacità d’incidere, in senso peggiorativo, sull’estetica dell’edificio.
Che cos’è il decoro architettonico?
Per rispondere a questa domanda facciamo ricorso alle parole d’un illustre studioso della materia.
Secondo Gino Terzago, esso rappresenta l’insieme delle linee e delle strutture, ornamentali, che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio ed all’edificio stesso nel suo insieme una determinata fisionomia ed un particolare pregio estetico (G.Terzago, Il condominio, Giuffrè, 1985)
L’alterazione del decoro, quindi, rappresenta una modificazione dell’aspetto dell’edificio.Non tutte le trasformazioni, tuttavia, devono essere considerate alla stregua di alterazioni.
Secondo la Cassazione, infatti, l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).
L’alterazione del decoro, pertanto, è una modificazione in senso peggiorativo dell’estetica dell’edificio cui segue un danno, economicamente valutabile, per le parti comuni e/o per le parti di proprietà esclusiva; senza danno, quindi, non v’è alterazione.
L’onere della prova nei giudizi attinenti l’alterazione del decoro, è bene evidenziarlo, grava su chi se ne lamenta.Decoro2Nella causa decisa con la sentenza n. 1326, uno dei condomini aveva realizzato delle opere nella propria unità immobiliare; le modalità di esecuzione dei lavori ed il loro risultato ha portato a concludere per l’assenza di alterazione del decoro.
Si legge in sentenza, infatti, che la ristrutturazione è stata effettuata solo mediante opere interne, sicché non essendovi stata alcuna variazione né ampliamento di volume dei locali originari non si è verificata nessuna compromissione per l’accesso al lastrico solare di proprietà condominiale.
Questa motivazione vale a escludere la lesione del decoro architettonico del fabbricato, che è logicamente incompatibile con l’insussistenza di modifiche esterne dello stabile (Cass. 30 gennaio 2012 n. 1326). La Corte non si ferma qui e specifica che non rileva, ai fini del decoro architettonico, l’apposizione di tendaggi e stracci sul terrazzo del’edificio […] – ciò perché – Ai fini della tutela prevista dall’art. 1120, secondo comma, cod. civ. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell’edificio condominiale, devono essere alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. In relazione a questo principio pacifico, non merita di essere presa in considerazione neppure la generica affermazione della lesività dell’installazione di “servizi e impianti”.
Questa espressione, rimasta priva di precisazione sia in ricorso sia in memoria, è di per sé indicativa non di modifiche murarie strutturali o di alterazioni delle linee architettoniche di un edificio, ma di adeguamenti e aggiunte funzionali, che non rilevano sulla estetica del fabbricato, data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (Cass. 30 gennaio 2012 n. 1326). tratto Marzo 2012