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La disposizione di cui all’art. 5 l. n. 392 del 1978 è dettata esclusivamente per il tipo contrattuale della locazione ad uso abitativo e non è estensibile al tipo contrattuale della locazione ad uso diverso, rispetto al quale resta operante invece il criterio della non scarsa importanza dell’inadempimento stabilito dall’art. 1455 c.c., anche se il criterio legale ex art. 5 può essere tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto se l’inadempimento del conduttore sia o meno di scarsa importanza. Laddove vi sia una sanatoria della morosità, successiva alla domanda di risoluzione insita nell’intimazione di sfratto, seppur valutabile in favore del conduttore, questa, non è di per sé ostativa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1453 c.c., all’accertamento della gravità del pregresso inadempimento nell’ambito del giudizio ordinario, che a tal fine prosegua successivamente al pagamento dei canoni scaduti da parte dell’intimato.
Tribunale di Teramo, 17 Maggio 2011, n. 198
Teramo, 19 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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