Locazione: il conduttore ha diritto alla caparra al termine del contratto, anche se porta via i mobili

Da Butred77

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza nr. 390 del 30 marzo scorso, è intervenuto in tema di locazione, stabilendo che, al termine della locazione, o meglio, al momento del rilascio dell’immobile, il locatore è tenuto a “restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione.

Nel caso di specie, il conduttore citava in giudizio il locatore e, chiedeva al Tribunale il riconoscimento dell’avvenuta risoluzione del contratto di locazione tra le parti in causa e la restituzione della somma di Euro 389,00 deposito cauzionale versato e solo parzialmente restituito dal convenuto. Il locatore invece, chiedeva al conduttore la restituzione di alcune spese sostenute successivamente al rilascio dell’immobile, tra cui spese per mobili asportati dal conduttore stesso dopo il rilascio.

Secondo il giudice, le spese richieste dal locatore sono del tutto arbitrarie e non provate in giudizio. Per quanto riguarda la presunta asportazione dei mobili da parte del conduttore, il Tribunale rileva che lo stesso ha più volte invitato il locatore, anche formalmente tramite lettera raccomandata a/ r , a riprendersi gli stessi depositati presso un locale di proprietà del conduttore; cosa che non è mai avvenuta.

Proprio per tali motivi, il locatore è tenuto  alla restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore oltre agli interessi legali.