Locazione: recesso per necessità del locatore

Da Rebecca63

Solo quando il recesso del locatore è costituito da malizioso comportamento, preordinato a creare una stato di necessità, tale recesso non si configura legittimamente esercitato ai sensi dell’art.3 della legge n. 431/98. Al di fuori di tale ipotesi, il locatore può agire liberamente ogni qual volta si presentino particolari esigenze di carattere, come in questo caso, personali che appaiono, in base ad un’equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza e nel normale svolgimento dei rapporti umani, personali e giuridici. In tal caso, il relativo accertamento va compiuto prescindendo dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore e senza pretendere giustificazioni di ordine sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino (la Corte si è così espressa dichiarando la legittimità della disdetta, alla prima scadenza, del contratto di locazione da parte del proprietario di un’unità immobiliare, che vi aveva poi fatto instaurare la sede di un patronato).

Cassazione Civile, Sez. III, 19 Marzo 2012, n. 4367

Teramo, 25 Marzo 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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