Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 6580 del 14 marzo 2013)
In materia di locazioni, i vizi dell’immobile concesso in affitto incidono sulla struttura materiale della cosa alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se sono eliminabili e si manifestano successivamente alla conclusione del contratto di locazione. Questi vizi alterano l’equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull’idoneità all’uso della cosa locata, e i rimedi previsti sono solo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, restando esclusa l’esperibilità dell’azione di esatto adempimento, non potendosi configurare in presenza di vizi strutturali un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte. (Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 6580 del 14 marzo 2013)