Le normative sull'abbandono e sul maltrattamento degli animali hanno subito una decisa sterzata nel 1991, con l'introduzione della Legge n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo che vietava l'uccisione degli animali accalappiati. In seguito è stata introdotta una norma specifica su abbandono, maltrattamento e uso di animali in combattimenti, con la Legge 189 del 20 luglio 2004 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Infine, la modifica dell'articolo 727 del codice penale, in caso di abbandono di animali, prevede che
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". [vedi norme e sanzioni]
Da ultimo, condivido alcuni passi della Dichiarazione Universale dei diritti degli animali (che vi invito a leggere per intero) che, pur non avendo valore giuridico rappresenta un segnale importante verso un cammino di civiltà:
- rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone
- diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle quali trasmissibili all’uomo, non essendo sottoposti ad alcun controllo sanitario
- essere causa di incidenti stradali; ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali, anche mortali, causati da animali randagi: “chi abbandona un cane, dunque, non solo commette un reato penale (legge 189/2004), ma potrebbe rendersi responsabile di omicidio colposo”
- arrecare danni al bestiame domestico allevato
- arrecare danni agli animali selvatici
- alimentare il fenomeno del randagismo, in quanto non sterilizzati e spesso notevolmente prolifici
- essere causa di degrado ed inquinamento ambientale sia nel contesto urbano, che nelle campagne, con conseguente polluzione di pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti che a loro volta costituiscono una possibile fonte di pericolo per l’uomo
Dichiarazione universale dei diritti dell'animale
Preambolo
- Considerato che ogni animale ha dei diritti;
- Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
- Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;
- Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
- Considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
- Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto.
b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.