“L’attività della CONSOB, ente pubblico di garanzia, di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità imparzialità e buona amministrazione dettati dall’art. 97 della Costituzione in correlazione con l’art. 47 prima parte della Costituzione; pertanto la CONSOB è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cd. imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione”.
Questa sentenza è importante sotto due punti di vista:
1. La Consob deve svolgere una concreta attività di controllo per tutelare i risparmiatori e non può procedere ad un mero controllo formale del mercato mobiliare;
2. I risparmiatori truffati, i soggetti cioè che hanno investito in titoli risucchiati nel vortice di crack finanziari, posso agire anche contro la Consob nel caso in cui l’Ente abbia vigilato in modo carente o non abbia vigilato proprio sugli atti delle società finanziarie.
E’ una decisione, quindi, che responsabilizza maggiormente la Consob e dota il risparmiatore di un’ulteriore forma di tutela.