Riassumendo, con il nuovo DPR 74/2013 la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi), per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, i controlli devono essere effettuati ogni 4 anni per se alimentato a gas, metano o GPL e ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, se non diversamente esplicitato come obbligatorio dal libretto fornito dall’installatore, o in mancanza di questo, dal libretto del fabbricante, si seguono i consigli del manutentore senza alcun obbligo di legge.
Il consiglio comunque è come sempre, quello di far eseguire gli opportuni controlli al minimo problema o malfunzionamento. Ne va della vostra vita e di quella degli altri e
N.B. Il Decreto 74/2013 è in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005, ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, quindi dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).