Dal 1° luglio 2013 andrà definitivamente in pensione la vecchia Direttiva Europea 89/106 sulla Marcatura CE dei prodotti da costruzione. Di seguito, in maniera schematica, le principali novità introdotte dal Nuovo Regolamento EU 305/11 che prenderà il posto della Direttiva:
- i “requisiti essenziali” non sono più riferiti alle opere ma ai prodotti;
- per le opere si parla di “requisiti di base”;
- per le opere viene aggiunto il requisito di “uso sostenibile delle risorse naturali” che diventerà cogente negli Stati Membri solo se questi lo renderanno obbligatorio per legge. Definizione del requisito: “Le opere da costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere da costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere da costruzione; c) l’uso, nelle opere da costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili”;
- tra le specifiche tecniche cui i prodotti devono essere conformi: viene inserita la “Valutazione Europea”, viene eliminato il Benestare Tecnico Europeo;
- la Dichiarazione di Conformità viene sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP);
- la DoP deve essere redatta dal fabbricante secondo uno schema tipologico;
- la DoP deve contenere info su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (artt.31 e 33 del regolamento);
- deroghe alla redazione della DoP: esemplare unico, prodotto fabbricato in cantiere, prodotto fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale;
- nei casi in cui non deve esserci DoP il prodotto non deve essere Marcato CE;
- vengono modificati i contenuti minimi dell’etichettatura CE;
- vengono istituiti i TAB (organismi di valutazione tecnica) a livello nazionale;
- viene istituita la “organizzazione dei TAB” a livello europeo;
- l’organizzazione dei TAB è quello che rappresenta oggi l’EOTA;
- l’organizzazione dei TAB deve preparare i “documenti di valutazione europei” (ex) Etag; ove non esistano norme armonizzate il produttore deve far riferimento a questi “documenti” per ottenere da parte di un TAB la “valutazione tecnica europea” (ex benestare tecnico europeo);
- i vecchi Sistemi di Attestazione della Conformità sono sostituiti dai “Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione”;
- tali nuovi sistemi sono 5 (1+, 1, 2+, 3, 4);
- lo stato degli obblighi del produttore e di un eventuale Organismo Notificato è quello riportato nella tabella seguente:
Marcatura CE, obblighi del produttore e di un eventuale Organismo Notificato