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Vi è dunque una relazione tra aumento dei contratti a termine e diminuzione della produttività totale dei fattori, si chiedono gli autori? Per verificarlo hanno messo a confronto i dati relativi ai settori manifatturiero e dei servizi di alcuni paesi europei rispetto alla variazione Ocse del grado di protezione per i contratti a termine, diminuito in Italia di 3,5 punti contro una media europea di 0,45 punti.
Il grafico mostra la variazione della produttività totale dei fattori in Italia (-3,77%) e nelle media europea (+7,02%). Come è facile osservare, la produttività totale dei fattori in Italia è calata dal 1995 mentre negli altri paesi europei è aumentata.
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L'articolo della flessibilità.Questo è l'articolo 8 della manovra finanziaria approvata il 16 settembre
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell’orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
3-bis. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: “e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate” sono sostituite dalle seguenti: “la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati”;
b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) condizioni di lavoro del personale”
[fonte filosofi precari]E' quello che inserisce la deroga ai contratti nazionali. Sono le parti evidenziate in neretto. Come si concilia questa ricerca della deroga o della flessibilità così tanto desiderata da Marchionne
che poi sarebbe il risultato dell'accordo del 21 settembre,"Cara Emma -. scrive Marchionne - negli ultimi mesi, dopo anni di immobilismo, nel nostro Paese sono state prese due importanti decisioni con l'obiettivo di creare le condizioni per il rilancio del sistema economico. Mi riferisco all'accordo interconfederale del 28 giugno, di cui Confindustria è stata promotrice, ma soprattutto all'approvazione da parte del Parlamento dell'Articolo 8 che prevede importanti strumenti di flessibilità oltre all'estensione della validità dell'accordo interconfederale ad intese raggiunte prima del 28 giugno" Ma con la firma dell'accordo interconfederale del 21 settembre è iniziato un acceso dibattito che, con prese di posizione contraddittorie e addirittura con dichiarazioni di volontà di evitare l'applicazione degli accordi nella prassi quotidiana, ha fortemente ridimensionato le aspettative sull'efficacia dell'Articolo 8. [fonte Repubblica]
“Confindustria, Cgil, Cisl e Uil concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti. Conseguentemente si impegnano ad attenersi all’Accordo del 28 giugno 2011, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto accordo interconfederale”.
La spiegazione di tale gesto è stata data dalla stessa facendo riferimento ad una breve postilla aggiunta all’accordo, sostenendo Susanna Camusso che grazie ad essa “con questa firma l’articolo 8 è stato ufficialmente dichiarato inutile ai fini della contrattazione” [fonte forum diritti lavoro]con queste considerazioni di Mario Draghi
“Le riforme attuate, diffondendo l’uso di contratti a termine, hanno incoraggiato l’impiego del lavoro, portando ad aumentare l’occupazione negli anni precedenti la crisi, più che nei maggiori paesi dell’area dell’euro; ma senza la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, si indebolisce l’accumulazione di capitale umano specifico, con effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità”[la voce.info cit., neretto ndr]e con queste personali conclusioni di Ricci, Damiani e Pompei della voce.info?
Abbiamo calcolato, ad esempio, che se non ci fosse stata la riduzione delle protezioni sui contratti a termine, la crescita cumulata negli anni 1995-2007 della Ptf del terziario avanzato e dei servizi alle imprese, rispetto a quella della manifattura, sarebbe stata superiore di oltre 7 punti percentuali a quanto avvenuto in realtà. In sostanza possiamo interpretare il risultato come una verifica dell’ipotesi dei “binari morti”: l’uso dei contratti a termine sembra esercitare un impatto negativo sugli incentivi ad accumulare capitale umano specifico. L’effetto sembra prevalere soprattutto in economie come la nostra, dove le imprese sono specializzate in settori tradizionali e impiegano tecnologie e organizzazioni gestionali mature. E dove il ricorso al lavoro temporaneo, come opzione per ridurre il costo del lavoro, rischia di ritardare gli investimenti in innovazione e in competenze e dunque frena le potenzialità di crescita produttiva. [la voce.info cit.]Marchionne, Confindustria, Sindacati e Governo stanno parlando della stessa cosa? Se si, perchè sono quasi tutti su binari diversi? Se no, per una volta, oltre che a quello delle aziende non sarebbe il caso di pensare anche al benessere dei lavoratori precari e a quello dell'Italia che, a quanto sembra, potrebbero anche coincidere?