Come già specificato dall’Avvocatura “trascrivere l’atto nei registri dello Stato civile non significa in alcun modo sostituirsi al legislatore nazionale ma solo certificare l’esistenza di tali legami”. Un articolo del Corriere del Mezzogiorno illustra nel dettaglio le motivazioni del ricorso.
Alla base ci sono diverse sentenze europee che riconoscono la coppia omosessuale come titolare di diritti fondamentali (tra cui la “non contrarietà all’ordine pubblico” delle trascrizioni e il “diritto alla loro vita familiare” delle coppie omosessuali stabilite dalla Corte di Cassazione nel 2012).
Ci sono poi motivazioni di ordine strettamente burocratico: essendo la trascrizione un atto amministrativo (con lo scopo, cioè, di rendere pubblico un atto già valido di per sé), è ininfluente l’assenza nel nostro ordinamento del matrimonio tra persone dello stesso sesso; inoltre, solo l’Autorità Giudiziara può ordinare l’annullamento di un atto iscritto nei registri dello stato civile e non il Prefetto (che avrebbe dovuto fare ricorso al Tribunale).
fonte: corrieredelmezzogiorno.it / foto: marco tancredi