Secondo il giudice, nel Codice civile “non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie al matrimonio”. Al contrario, l’ufficiale di stato civile del Comune si era rifiutato di trascrivere nei registri di stato civile l’atto di matrimonio, ritenendo che la normativa italiana non lo consentisse.
Secondo il Tribunale di Grosseto, invece, la trascrizione nel registro di Stato civile è lecita perché non è vietata espressamente da alcuna norma e, in assenza di divieti, si deve ritenere sussistente il diritto per i gay. Del resto, dice il giudice, la trascrizione nei registri di stato civile non ha natura “costitutiva” del matrimonio, ma certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé.
Il giudice di Grosseto cita la Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui il diritto al matrimonio non deve essere “limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto”. La CEDU ha altresì affermato come il diritto al matrimonio abbia “acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso”.
È la prima volta che, in Italia, viene riconosciuto questo diritto, nonostante numerosi tribunali abbiano, in passato, rigettato lo stesso ricorso, sia in primo che in secondo grado. Con la conseguenza che, da oggi, Grosseto potrà essere considerata l’ “escamotage”, la porta attraverso cui far filtrare – con uno strumentale cambio di residenza – il matrimonio tra gay contratto all’estero.
La Cassazione aveva detto che, sebbene il matrimonio omosessuale non sia trascrivibile nei registri, ciò non dipende più dalla sua inesistenza o invalidità, ma solo dalla inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.
Nello stesso tempo, però,Corte costituzionale e Cassazione avevano sottolineato la necessità che il Parlamento italiano legiferi sul matrimonio anche per le coppie omosessuali. La Cassazione aveva persino scritto che è radicalmente superato il requisito delle differenza di sesso per contrarre matrimonio, lo stesso concetto che sembra abbia usato il tribunale di Grosseto.
Foggia, 10 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo