Gli esami di maturità questo anno iniziano il 19 giugno con lo scritto di italiano.
A renderlo noto è una circolare Miur che specifica anche le norme per i candidati esterni
“a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l‘ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,n. 27;
d) gli alunni delle scuole legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 10 (cfr. citato art. 6, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);
e) nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i quali sono considerati aspiranti interni.
Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell’elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l’assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di Stato.
L’ammissione all’Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.
In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.
Gli aspiranti ammessi all’Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come “articolata”.
f) Con esclusivo riferimento alle Regioni Lombardia e Toscana nelle quali sono rilasciate qualifiche regionali non in regime surrogatorio, sono ammessi agli esami di Stato di istruzione professionale, eccezionalmente, anche gli alunni che frequentano il quinto anno di istituto professionale non in possesso del diploma di qualifica in quanto transitati da altra tipologia di istituto, nonché gli adulti dei corsi serali degli istituti professionali che hanno seguito particolari percorsi abbreviati. Ai candidati privi di qualifica professionale il punteggio di credito scolastico relativo al primo anno è attribuito nella misura di punti 3. “I candidati esterni ammessi all’Esame di Stato 2013 sono:
“Coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. “
La valutazione per l’ammissione all’Esame di Stato avverrà in sede di scrutinio e sarà effettuata dal consiglio di classe. La valutazione, se positiva, prevede la pubblicazione del voto di ciascuna disciplina e la dicitura “Ammesso”; se negativa non prevede la pubblicazione dei voti ma la sola dicitura “Non ammesso”.