Mediazione tributaria: chiarimenti e istruzioni operative dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014

Da Rebecca63

L’articolo 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d. mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, per effetto di tali modifiche: • la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; • si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; • la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi. Con la presente Circolare 1/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla citata norma. Per quanto non precisato nella presente circolare restano valide le indicazioni fornite con la circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E.

Circolare n. 1E del 12 Febbraio 2014

Teramo, 13 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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