Mediazione tributaria per le liti fino a 20.000 euro
Da Studiocassaro
Come già riportato in un nostro precedente articolo, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro concernenti atti dell’Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate.La presentazione della preventiva istanza di annullamento è obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo è inammissibile e l’inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.L’istanza va presentata ogni qual volta si intenda impugnare uno degli atti elencati dall’articolo 19 del D. Lgs. n. 546/1992, di valore non superiore a 20mila euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate. Tra tali atti deve intendersi compreso anche il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori; in particolare, per le controversie riguardanti i rifiuti taciti, il nuovo procedimento si applica se, alla data del 1° aprile 2012, non sono ancora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.Il valore si determina sulla base dell’importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
Se un atto si riferisce a più tributi, il valore va calcolato con riferimento al totale delle imposte contestate.
Se si tratta di impugnazione cumulativa avverso più atti, il valore va determinato in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo.
Per le controversie inerenti ai rifiuti espressi o taciti di rimborso, si tiene conto dell’importo chiesto a rimborso, al netto degli accessori, avendo presente che, in caso di istanza di rimborso riguardante più periodi d’imposta, occorre far riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo rapporto d’imposta.L’istanzapuò essere alternativamente presentata dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo procuratore generale o speciale, dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio ovvero dal difensore, nelle cause di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.Fonte: FiscoOggi
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