Migranti e rifugiati / La ferita scoperta

Creato il 09 marzo 2012 da Marianna06

Alcuni giorni fa la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per il respingimento verso la Libia di 24 persone, in violazione dell'art.3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che recita :" Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano o degradante".

I fatti risalgono al 2009, quando i migranti furono intercettati in acque internazionali e riaccompagnati forzatamente a Tripoli, in Libia, dove furono di nuovo internati nei campi di raccolta e spesso atrocemente maltrattati.In questo modo, tra l'altro, fu impedito loro di presentare richiesta di protezione internazionale.

La sentenza sancisce quindi l'illegalità dei respingimenti in mare e obbliga il nostro Paese e tutta l'Europa a porre maggiore attenzione alle politiche sui rifugiati e in generale su tutti coloro che fuggono dal proprio Paese perché minacciati da guerre, persecuzioni, carestie.

Fino al 2008, l'ordinamento giuridico italiano prevedeva una sola forma di protezione internazionale :lo status di rifugiato. La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce "rifugiato" chiunque "nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato".

Negli ultimi anni nuove direttive dell'ONU hanno riconosciuto la protezione internazionale, in altre forme, anche a chi fugge da conflitti e persecuzioni a carattere collettivo; in Italia è prevista inoltre la possibilità di rilasciare uno speciale permesso di  soggiorno in caso di "gravi motivi di carattere umanitario".

   A cura di Marianna Micheluzzi (Ukundimana )


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