L’accordo di integrazione – previsto dall’articolo 4 bis del Decreto Legislativo n. 286 del 27 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e basato sul principio dei crediti – rappresenta un vero e proprio contratto con il quale lo Stato italiano e il cittadino non comunitario si impegnano reciprocamente, l’uno a fornire al cittadino straniero gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della nostra Costituzione, l’altro a rispettare le regole della convivenza civile per arrivare a perseguire un ordinato percorso di integrazione. Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l’insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione varata dal Governo italiano nel 2007.
Il regolamento, in particolare, fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero e contiene l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
Il Portale dell’Integrazione
Teramo, 13 Marzo 2012 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA