E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 2013 il Decreto InterMinisteriale 29 marzo 2013 con il quale il Ministro del Lavoro ha dato piena applicazione all’art. 2, comma 19, della legge n. 92/2012 che consente la liquidazione in un’unica soluzione delle mensilità di ASpI o mini ASpI (non riscosse) al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo. Il provvedimento ricalca, a grandi linee, quello sull’anticipazione dell’indennità di mobilità, di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991. L’INPS è stato delegato a gestire tutta l’operazione, per cui si attende una circolare esplicativa che disciplinerà, in via telematica, l’accesso al beneficio. Gli interessati dovranno fornire una descrizione dell’attività autonoma che vorranno iniziare, con produzione (o rinvio) alla documentazione necessaria: tutte le istanze (da presentare entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività o dell’associazione in cooperativa) avranno un numero di protocollo informatico e progressivo. L’incentivo è riconosciuto anche per associazione di lavoro in cooperativa: per quest’ultima occorrerà l’iscrizione nel registro delle società presso il Tribunale competente per territorio ed all’Albo nazionale degli Enti cooperativi. La somma liquidata, in quest’ultimo caso, va ad incremento del capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore che, prima che sia terminato l’arco temporale di erogazione dell’ASpI (ad esempio, gli otto mesi di riferimento) sia assunto con rapporto di lavoro subordinato è tenuto a restituire la somma che è stata erogata ed è tenuto ad informare l’Istituto della sua nuova posizione entro 10 giorni.
Decreto Interministeriale 29 marzo 2013
Teramo, 12 Giugno 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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