La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, ha emanato la circolare n. 27 del 7 novembre 2012, con i chiarimenti circa l’intervallo temporale intercorrente tra due contratti a tempo determinato. In particolare, il Ministero evidenzia la tematica relativa alla riduzione di questi intervalli, soprattutto dopo le modifiche intervenute, al decreto legislativo n. 368/2001, dalla legge 92/2012 e dalla legge 134/2012. In definitiva, ad oggi, la riduzione a 20 e 30 giorni dell’intervallo temporale – previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001 – è possibile per le attività stagionali ed in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati, anche a livello decentrato, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Circolare n. 27 del 2012
Teramo, 09 Novembre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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