Ministero del Lavoro. Chiarimenti sulle Istanze dei lavoratori c.d. “Salvaguardati”.

Da Rebecca63

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013, contenente le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentata dal lavoratore che rientri nella sotto indicata categoria:

  • lettera d), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 8 ottobre 2012, lavoratore che ha risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011:

- in ragione  accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

- in applicazione di accordo  collettivo di incentivo all’esodo  stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.  Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime  o all’indirizzo di posta elettronica dedicata o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R. .

Circolare n. 6 del 2013

Teramo, 30 Gennaio 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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