- lettera d), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 8 ottobre 2012, lavoratore che ha risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011:
- in ragione accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;
- in applicazione di accordo collettivo di incentivo all’esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicata o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R. .
Teramo, 30 Gennaio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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