La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali sottolinea che il tenore letterale dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che la NASpI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, l. n. 604/1966. Pertanto, si ritiene che la Naspi non spetti al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c..
Teramo, 17 Febbraio 2016 Avv. Annamaria Tanzi
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