La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposta ad un quesito della Direzione regionale del lavoro dell’Umbria, in merito alla applicabilità della prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 4, comma 7, della legge n. 689/61 (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 516 euro per coloro che non forniscono o danno scientemente per errate ed incomplete, le notizie richieste dall’ispettorato del lavoro).Il Ministero ritiene che non sussistano motivi ostativi per l’applicabilità della prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 4, comma 7, della legge n. 689/61 in quanto tale disposizione costituisce normativa inerente la materia del lavoro e della legislazione sociale e la cui applicazione è evidentemente affidata alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro. Tale soluzione non trova accoglimento nei casi in cui il datore di lavoro riscontra la richiesta del personale ispettivo del Ministero del lavoro fornendo notizie consapevolmente errate, in quanto in tal caso non può rilegare la consapevole e volontaria scelta di contravvenire alle richieste formulate, ostacolandole con partecipazione psicologica di tipo doloso.
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Ministero del Lavoro: notizie non fornite agli ispettori dal datore di lavoro e prescrizione obbligatoria
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