Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro. Le novità contenute nel documento ministeriale:
o la durata del praticantato, da parte del praticante, sarà di 24 mesi e comporterà la frequentazione dello studio per almeno 20 ore settimanali;
- o la frequenza presso lo studio del consulente potrà essere sostituita, per un periodo massimo di 6 mesi, da specifici corsi formativi in ambito universitario;
- o il praticante potrà chiedere una riduzione del periodo di praticantato di 12 mesi nel caso in cui sia in possesso di laurea magistrale ed abbia svolto un tirocinio universitario di almeno 6 mesi (pari a 9 crediti formativi);
- o i consigli provinciali effettueranno verifiche a campione, invitando i praticanti a sostenere una prova scritta sulle materie che saranno oggetto dell’esame di abilitazione. Qualora il praticante non superi la prova, il praticantato aumenterà di 6 mesi;
- o il consulente potrà ammettere al massimo due praticanti per volta presso il proprio studio, anche se associato;
- o i consulenti iscritti al registro dei praticanti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), potranno portare a termine il praticantato secondo il Regolamento stabilito con D.M. del 2 dicembre 1997.
Teramo, 04 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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