MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 febbraio 2011
Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (11A04783) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione»; Visto l'art. 82, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «l'esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'»; Visto l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1)»; Visto l'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gia' attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85; Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL; Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite all'INAIL; Ravvisata la necessita' di regolamentare il settore dei lavori elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonche' alla elevata professionalita' richiesta agli operatori del settore; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica: a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento e di attrezzature innovative. 2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, purche' si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato: a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio; c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme; d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego; e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati; f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito; g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore. Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono per: a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, e' in tensione; b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresi' lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attivita' in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l'interno della zona dei lavori sotto tensione cosi' come definita nella norma CEI EN 50110-1; c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici; d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito; e) sperimentazione sotto tensione: attivita' che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento e di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo di un lavoro sotto tensione. Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende 1. Lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' consentito alle aziende che abbiano ricevuto l'autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'allegato I che fa parte integrante del presente decreto. 2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 le aziende devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II che fa parte integrante del presente decreto. 3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizzate anche all'effettuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), a condizione che sia fornita la documentazione di cui al punto 1.2.2 dell'allegato II. Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione 1. I lavori sotto tensione di cui all'art. 1 sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate; b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15; c) l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione, secondo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6; d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel successivo art. 7; e) i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008. Art. 5 Formazione e idoneita' 1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalita' di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nell'allegato III che fa parte integrante del presente decreto. 2. I corsi di cui al comma 1 devono concludersi con gli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneita' alla effettuazione dei lavori sotto tensione. L'idoneita' deve essere riferita alle effettive mansioni cui e' destinato il personale di cui al comma precedente. 3. I soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui all'allegato III e devono essere autorizzati con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'allegato I. Art. 6 Abilitazione dei lavoratori 1. Il documento di abilitazione e' rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell'idoneita' di cui all'art. 5 e dell'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. 2. Il documento di abilitazione e' personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attivita' per cui il lavoratore e' considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed e' revocato in caso di inosservanza alle nonne di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneita' espresso dal medico competente. Il documento ha validita' solo per le attivita' svolte dall'azienda autorizzata che lo ha rilasciato. Art. 7 Attrezzature 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, le aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l'identificazione delle responsabilita' e la rintracciabilita' delle azioni per la scelta, l'immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l'uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti. 2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al comma 1, le aziende autorizzate devono rivolgersi a laboratori di prova, esterni o interni all'azienda, dotati di procedure e apparecchiature idonee alla natura delle prove da effettuare, aventi certificato di accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico, ovvero ad un laboratorio di una azienda autorizzata ai sensi del presente decreto, avente un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 adeguatamente documentata, che garantisca la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico. 3. Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa puo' essere utilizzata a condizione che il datore di lavoro dell'azienda autorizzata abbia effettuato una adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza. Art. 8 Diritto di riconoscimento 1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 3, le aziende gia' operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Le aziende di cui al comma 1, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di riconoscimento di cui al comma 1. Art. 9 Abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti di cui al comma 1 dell'art. 8. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2011 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro della salute Fazio
Teramo, 12 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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