I ricorsi riguardano l’impugnazione di:
- diffide accertative per crediti patrimoniali
- ordinanze di ingiunzione
- verbali unici ed ordinanze di ingiunzione in materia di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro
- provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale
- provvedimenti di diniego dell’Inps in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (a norma dell’art. 1 della Legge 183/2010.
Nel nuovo contesto organizzativo, il Ministero evidenzia che l’ambito territoriale di competenza dell’organo decidente coincide, in ambito interregionale, con il nuovo assetto territoriale delineato con l’art. 14, comma 1, lett i), del DPCM n. 121/2014:
– DIL Milano che avrà competenza territoriale sulle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;
– DIL Venezia che avrà competenza territoriale sulle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche;
– DIL Roma che avrà competenza territoriale sulle Regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana e Umbria,
– DIL Napoli che avrà competenza territoriale sulle Regioni Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.
Pertanto, ciascuna tipologia di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e al Direttore della Direzione del lavoro sarà di competenza del rispettivo Organo istituito presso la DIL, nel cui ambito territoriale è stato emanato il provvedimento impugnato.
I ricorsi già pendenti presso le ex DRL che, alla data del 22 gennaio 2015, non siano stati ancora decisi, saranno trasmessi dalle stesse ex DTL unitamente all’istruttoria e ad ogni elemento utile alla decisione alle competenti DIL, informando contestualmente sia l’Ufficio di provenienza dell’atto impugnato che il ricorrente.
Circolare Prot. 37 – 0001106 del 21 Gennaio 2015
Teramo, 23 Gennaio 2015 Avv. Annamaria Tanzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA