la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (artt. 609-nonies 2° comma c.p., 600-septies 2° comma c.p.);
la misura sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori (art. 609-nonies 3° comma c.p.).
Le predette sanzioni interdittive saranno menzionate nel certificato di cui all’articolo 25-bis T.U., finché durano gli effetti delle stesse.
In calce al certificato apparirà la seguente avvertenza: “Il presente certificato riporta le iscrizioni contenute nel certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 313/2002, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk del Ministero della Giustizia, al numero telefonico 06 – 97996200.
Ministero della Giustizia. Circolare 24 luglio 2014
Teramo, 31 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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