Mistero Boffo? Vittorio Feltri sospeso per 3 mesi dall’Ordine dei Giornalisti

Da Kobayashi @K0bayashi

Vittorio Feltri, (ex) direttore de “Il Giornale” e ora numero due – sulla carta – della testata milanese, qui a sinistra ritratto ironicamente (?) nelle vesti di novello Mourinho davanti alla sede del quotidiano, ha in realtà poco da scherzare: da oggi, venerdì 3 dicembre, la condanna a 3 mesi di sospensione inflittagli dall’Ordine dei giornalisti per la vicenda Boffo è diventata esecutiva con la notifica dell’ufficiale giudiziario.

Stop forzato dunque ai suoi ficcanti editoriali in prima pagina fino a inizio marzo. Il suo quotidiano, naturalmente, titola “La sentenza è esecutiva: ora Feltri è imbavagliato”, e ostenta ampiamente la solidarietà dei lettori.

Ma in base a cosa è stato punito Feltri? La disciplina del comportamento dei giornalisti è regolata dalla legge 69 del 1963, approvata dal Parlamento su proposta del ministro della Giustizia Guido Gonella, con cui viene istituito l’Ordine dei Giornalisti; dal Codice deontologico di quest’ultimo (risalente al 1998) e da alcuni protocolli riguardanti argomenti quali la privacy, la tutela dei minori o la pubblicità.

Secondo queste norme gli iscritti all’Albo che dovessero trasgredire una delle indicazioni in esse contenute possono incorrere in un procedimento di tipo disciplinare attivabile d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine o su richiesta del procuratore generale competente, mentre al presunto reo rimane la possibilità di fare ricorso al Consiglio nazionale per chiedere la sospensiva del procedimento e poter così procedere, nel frattempo, ad un altro ricorso, questa volta presso l’autorità giudiziaria, secondo i canonici tre gradi (tribunale, Corte d’appello e Corte di Cassazione).

Sono quattro le possibili sanzioni a cui va incontro il responsabile di tali infrazioni, tutte di carattere professionale (l’Ordine, infatti, non ha il potere di disporre sanzioni pecuniarie a carico degli iscritti, né può convertire le pene eventualmente inflitte in equiparabili corrispettivi economici):

Avvertimento, ovvero un semplice richiamo, solitamente espresso per mancanze ritenute non particolarmente evidenti o lesive;

Censura, ossia un biasimo formale per abusi più gravi di quelli presi in esame per l’avvertimento;

Sospensione dall’Albo, ovvero un impedimento all’esercizio della professione comminato per un periodo di tempo limitato e commisurato all’infrazione messa in atto;

Radiazione dall’Albo, ovvero di fatto l’impossibilità di esercitare la professione per il resto della vita, misura molto drastica che viene applicata solo in casi di condotta particolarmente grave di compromissione della propria o altrui dignità professionale.


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :