L’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere calcolati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall’art. 19, l. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell’art. 23, comma 1, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi. La retribuzione spettante al lavoratore per intero o quale differenza di quanto già ricevuto è pertanto quella cd. lorda, sulla quale dovranno poi essere pagati imposte e contributi.
Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, 10.12.2010, n. 1067
Teramo, 26 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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