avv. Eugenio Gargiulo
Il singolo condomino può utilizzare la facciata del palazzo condominiale per l’affissione di targhe e insegne a condizione che tale utilizzo non impedisca agli altri condomini un uguale godimento di quel bene e non modifichi l’uso cui la facciata è destinata (Art. 1102 cod. civ). In altre parole, il professionista o l’azienda che voglia fissare una targa sulla facciata può farlo, purché consenta agli altri un pari diritto (cosa che, per esempio, non si avrebbe in caso di insegna particolarmente grande) e non pregiudichi, per esempio, la visibilità del citofono.
È inoltre necessario che l’affissione non comprometta la stabilità e la sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico (Trib. Roma, sent. n. 6130 del 23.03.2011) . L’affissione di una targa rientra tra le attività consentite al singolo condomino, nel rispetto dei suddetti requisiti, e corrisponde a una delle possibili utilizzazioni della facciata. (Cass., sent. n. 6229 del 24.10.1986. Così anche Pretura di Trani, 25.07.1989)
L’apposizione di una targa difficilmente influisce sulla stabilità e la sicurezza del fabbricato mentre è più probabile un’alterazione del decoro architettonico se l’intervento effettuato dal singolo non avvenga nel rispetto dello stile architettonico dell’edificio.
Non è necessario richiedere un’autorizzazione all’assemblea condominiale per l’affissione di un’insegna o una targa (Cass., sent. n. 4408 del 23.07.1979). Tuttavia, i condomini, tramite regolamento condominiale di tipo contrattuale, possono porre delle limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà sulle parti comuni dell’edificio: possono perciò vietare l’apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni o rendere necessario il consenso dell’assemblea condominiale . (Cass., sent. n. 9311 del 3.09.1993)
L’apposizione di targhe e simili non può essere invece assoggettato a divieto o subordinato al consenso dell’amministratore (Cass. sent. n. 12298 del 21.08.2003). Se, però, il regolamento di condominio prescrive particolari regole per detta affissione (per esempio, prevede che le targhe non possano superare una certa grandezza o che debbano essere collocate in uno spazio preciso della facciata), l’amministratore ha facoltà di chiederne al singolo condomino la rimozione, in presenza di una violazione di tali regole.
Ove non sia escluso dal contratto di locazione, anche l’inquilino in affitto può apporre sul muro condominiale dell’edificio targhe o insegne rivolte a pubblicizzare la sua attività commerciale o professionale svolta nell’immobile che ha in locazione. Difatti, il conduttore e il proprietario dell’appartamento hanno lo stesso potere di utilizzare le parti comuni dell’edificio.
Foggia, 19 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo