Proroga dell’agevolazione per le somme percepite per incremento della produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% nel limite di Euro 6000,00 lordi.Proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di Euro 149,50.Sono state prorogate le seguenti detrazioni:detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;detrazione del 55% per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.Non sono state prorogate per il periodo d’imposta 2010 le seguenti agevolazioni:- detrazione per autoaggiornamento e formazione docenti;- detrazione per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.E' stata introdotta un'apposita sezione "Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009" per consentire ai lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad incremento di produttività, di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché ad imposta sostitutiva del 10% (risoluzione n. 83/2010 Agenzia delle Entrate). Il rimborso può essere richiesto per l’anno 2008 se il reddito percepito nel 2007 non è superiore ad Euro 30.000,00 e per l’anno 2009 se il reddito percepito nel 2008 non è superiore ad Euro 35.000,00.Il rimborso non può essere richiesto nel caso in cui sia già stato richiesto mediante istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate o nel caso in cui sia stata presentata dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole.I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni, o acquisto della prima casa) un’anticipazione delle somme e reintegrarle in qualsiasi momento in un'unica soluzione o anche mediante contributi annuali eccedenti il limite di Euro 5.164,57.Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d’imposta.Inserimento nel quadro G della nuova sezione VI “Credito d’imposta per mediazioni”Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle parti che si sono avvalse della mediazione per la risoluzione di una controversia civile o commerciale e commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgerla.