Per legge, le monete auree devono possedere precise caratteristiche per essere definite oro da investimento.
La Legge 7/2000 all’art. 1 definisce “oro da investimento” le monete che presentano in modo simultaneo determinate caratteristiche:
> purezza pari o superiore a 900/1000;
> devono essere state coniate dopo l’anno 1800;
> hanno avuto o hanno corso legale nel Paese originario;
> lo spread, cioè la differenza tra il prezzo di mercato e quello dell’oro contenuto nelle monete, non deve superare l’80%
Non costituiscono oro da investimento le monete auree coniate per celebrare una ricorrenza storica, anche se nei Paesi di origine hanno avuto corso legale. E neanche le monete “copiate” e prodotte in oro, riconiate per commemorare una moneta che in origine non era composta di metallo prezioso. Un esempio è rappresentato dalla produzione di una serie limitata di monete per rievocare la storia della lira italiana.