A stabilire questo principio è stata una recente e interessante sentenza del Tribunale di Arezzo. La ragione della necessaria indicazione della qualifica del verbalizzante sta nel consentire all’automobilista la possibilità di esercitare un controllo ed, eventualmente, contestare la multa. (Trib. Arezzo sent. n. 1197/2014)
Infatti, la legge (L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132) prevede che i Comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società private di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La norma ha inoltre stabilito che i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali; a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli.
Proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge, la loro nomina deve avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica da parte del cittadino. Insomma, poiché è necessaria, da parte del Comune, l’adozione di uno specifico atto amministrativo che conferisca, nominativamente, al singolo dipendente della società privata incaricata della gestione dei parcheggi il potere di accertare le violazioni in materia di sosta, di tale provvedimento va fatta menzione. E ciò perché non si può ritenere implicita e automatica l’autorizzazione al personale privato ad emettere le multe.
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Arezzo, nonostante la contestazione l’amministrazione comunale non ha dato prova che l’accertatore indicato nel verbale (ausiliario della sosta dipendente della società) fosse stato individuato con specifico provvedimento di nomina (e dunque fosse soggetto legittimato all’accertamento della violazione), così come richiesto dalla normativa!
Foggia, 21 luglio 2014 avv. Eugenio Gargiulo