La manovra correttiva approvata il 24 giugno 2014 Decreto Legge 24 giugno 2014 , n. 90, art. 53. dal Consiglio dei Ministri introduce una serie di novità in materia di giustizia, secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, destinate a produrre effetti dirompenti sul sistema e sulle tasche dei cittadini.Altro che equità e sviluppo come vorrebbe far intendere Renzi con la manovra correttiva di quest’estate. Persino il contributo unificato, la famigerata tassa per intraprendere azioni giudiziarie, ha subito un aumento generalizzato del 15% ed a pagare sono sempre i cittadini meno abbienti che oltre al danno che la Finanziaria 2010 aveva introdotto l’obbligo del pagamento del contributo unificato nelle cause d’opposizione a sanzioni amministrative ora subiscono a distanza un ulteriore beffa consistente nell’aumento tariffario che di fatto impedirà l’accesso alla giustizia per le fasce meno abbienti o che comunque avrà un effetto dissausivo sulla facoltà d’intraprendere azioni giudiziarie specie sulle cause di minore entità a partire dalle opposizioni a sanzioni amministrative ingiuste.
Riportiamo per brevità l’esempio di un cittadino erroneamente o illegittimamente sanzionato dalla Polizia Municipale per aver omesso di reiterare il pagamento della sosta sulle “strisce blu” (la cosiddetta multa per “grattino scaduto”), la cui sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada è pari ad appena 22,00 euro, dovrà pagarne ben euro 43,00 per poter proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace, con ciò evidenziandosi un’evidente sproporzione tra il valore della controversia e le spese che devono in ogni caso essere anticipate dal ricorrente, confermando la violazione del principio di ragionevolezza scaturente dall’art. 3 della Costituzione. L’ulteriore aumento non fa che amplificare squilibrio fra Enti o pubbliche amministrazioni con poteri sanzionatori da una parte e cittadini dall’altra, violando e vulnerando, quindi, il diritto alla difesa di quest’ultimi. Il contributo unificato, è dovuto parametrandolo al valore della causa, valore che viene determinato in base ai criteri dettati dall’art. 12 del DLgs. 546/92, per cui si prende come riferimento il valore delle somme richieste a titolo di imposta al netto di sanzioni e interessi.
Il contributo, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del DL 98/2011, sarà dovuto nella seguente misura:
- 43 euro per le controversie di valore sino a 1.100,00 euro;
- 98 euro per le controversie di valore superiore a 1.100,00 e fino a € 5.200,00 euro;
- 237 euro per le controversie di valore superiore a 5.200,00 e fino a € 26.000,00 euro;
- 518 euro per le controversie di valore superiore a 26.000,00 e fino a € 52.000,00 euro;
- 759 euro per le controversie di valore superiore a 52.000,00 e fino a € 260.000,00 euro;
- 1.214 euro per le controversie di valore superiore a 260.000,00 e fino a € 520.000,00 euro;
- 1.686 euro per le controversie di valore superiore a 520.000,00 eruro.
Il valore della lite deve risultare inoltre da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.
Per tutte le cause civili di valore superiore ad € 1.100 è dovuta a titolo di anticipazione forfettaria una marca da € 8,00 (salvo esenzioni), ora € 27 come aumentato dalla Legge di Stabilità 2014.
Lecce, 26 giugno 2014
Giovanni D’AGATA