Si vota. Per esercitare il voto bisogna presentarsi con tessera elettorale e documento d’identità. Laddove la tessera sia stata smarrita bisogna richiederne una nuova negli appositi uffici comunali.
Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni aventi diritto al voto, mentre per l’elezione del Senato possono votare coloro che, alla data di domenica 24 febbraio, hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. Sia per l’elezione della Camera (scheda rosa) sia per l’elezione del Senato (scheda gialla), l’elettore esprime il voto tracciando con la matita un solo segno (esempio, una croce o una barra) nel riquadro che contiene il contrassegno della lista prescelta.
E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione. Non è quindi possibile manifestare un “voto di preferenza”. La lista dei candidati è “bloccata”. I nominativi sono presentati in un ordine prestabilito al momento del deposito della lista stessa. Anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va posto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione. Eventuali “sconfinamenti” su contrassegni limitrofi non sono un problema. La legge prevede che, se il segno dovesse essere parzialmente posto su altri simboli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.
Nella regione Valle d’Aosta (per la Camera e per il Senato) e nella regione Trentino-Alto Adige (per il solo Senato) l’elettore esprime il voto tracciando con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Il numero dei deputati da eleggere è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.